Art. 11.
(Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti).

      1. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.
      2. I consiglieri già nominati alla Corte dei conti ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cessano dalla carica con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Dalla medesima data termina la corresponsione ai medesimi consiglieri degli emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.